Contratto Integrativo di Istituto anno scol. 2010-2011
VISTO lo Statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 20/05/1970
VISTO il D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni
VISTO l'ACNQ del 07/08/1998
VISTO il D.L.vo n.165/2001
VISTI l' art. 6 comma 3 del CCNL 24/07/2003 ed i CCNL successivi
le parti, delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 16/05/2003, A G G I O R N A N O il seguente: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO
a.s. 2010/2011 e successivi
CAPO I - PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 1 – Premessa
1. Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico (di seguito indicato come Dirigente) e delle R.S.U. e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.
2. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle Parti che sottoscrivono l'intesa.
ART. 2 - Campo di applicazione della contrattazione integrativa di istituto
1. La contrattazione integrativa d'istituto si applica al personale docente ed A.T.A. - assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato - in servizio presso l'istituzione scolastica.
CAPO II - RELAZIONI SINDACALI
ART. 3 - Relazioni sindacali
1. Le relazioni sindacali si realizzano secondo i seguenti modelli relazionali:
a. informazione preventiva;
b. partecipazione;
c. contrattazione integrativa d'istituto
d. informazione successiva e attività di verifica periodica;
e. conciliazione.
ART. 4 - Gli strumenti
1. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:
a. l'informazione preventiva, di cui all'art. 6 del CCNL 2002/2005, viene garantita attraverso specifici e periodici incontri fissati nel testo della seguente intesa;
b. la partecipazione si realizza attraverso accordi e/o intese;
c. la contrattazione integrativa d'istituto attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 6 del CCNL 2002/2005 e dall'art. 3 del CCNL relativo al biennio economico 2002/2003;
d. l'informazione successiva, di cui all'art. 6 del CCNL 2002/2005, viene garantita attraverso specifici e periodici incontri fissati nel testo della seguente intesa;
e. conciliazione, attraverso tentativi dì risoluzione bonaria di eventuali controversie collettive.
ART. 5 - Svolgimento degli incontri e procedure
1. Gli incontri devono essere convocati dal Dirigente anche a seguito richiesta formale della RSU (come da proprio regolamento interno).
2. Agli incontri possono partecipare, oltre che il Dirigente e i membri della RSU, per la parte dei lavoratori i delegati sindacali accreditati e cioè designati formalmente dalle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL (CGIL, CISL, UIL e SNALS) e per la parte pubblica il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (di seguito indicato come Direttore), per quanto riguarda l'utilizzazione del personale A.T.A.: quest'ultimo partecipa comunque a tutti gli altri incontri come membro permanente in qualità di esperto invitato dalla parte pubblica.
3. I delegati sindacali sono i rappresentanti dei sindacato dei lavoratori della scuola presso l'istituto; questi, per essere riconosciuti tali ai fini dell'esercizio della titolarità sindacale, devono essere formalmente accreditati dal segretario territoriale dell'organizzazione sindacale.
4. Le parti trattanti si comunicano preventivamente la composizione delle proprie delegazioni. Negli incontri successivi la comunicazione delle rispettive delegazioni è obbligatoria solo se siano intervenute variazioni.
5. Al termine di ogni incontro viene redatto, da un segretario individuato all'inizio di ogni incontro, processo verbale sottoscritto dalle parti; in caso di mancato accordo il verbale riporterà le diverse posizioni emerse.
6. La parte pubblica, dopo la stipula del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici con apposita circolare informativa.
7. I contratti sottoscritti saranno affissi all'albo della RSU ed a quello sindacale a cura degli interessati.
8. Il Dirigente si impegna a curarne altresì l'affissione all'albo d'istituto.
9. Chiunque ne abbia interesse può chiederne copia ai soggetti firmatari.
10. Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno 5 giorni prima della scadenza dei contratti che si intendono rinnovare o della data fissata per l'avvio del confronto.
11. La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 15 giorni dalla richiesta e si conclude, di norma, entro 15 giorni lavorativi dalla prima convocazione.
12. Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione alle famiglie degli alunni.
ART. 6 - Informazione, partecipazione, contrattazione - calendario degli incontri
1. Le parti concordano, altresì, il seguente calendario annuale degli incontri tra Dirigente e R.S.U. tendente a garantire l'informazione preventiva e successiva oltre che la contrattazione di istituto, di cui all'art. 6 del CCNL, modificato ed integrato dall'art. 3 del CCNL 15/03/2001:
entro il mese di settembre:
- adeguamento degli organici del personale
- organizzazione del lavoro del personale ATA
- informazione sull'assegnazione del personale alla sede centrale e alle succursali
- informazione sull'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività
- misura dei compensi al personale docente
- criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo di istituto in relazione alle diverse professionalità ed alle tipologie di attività
- comunicazione monte ore globale dei permessi sindacali spettanti ai rappresentanti eletti nelle RSU
entro il mese di ottobre:
- informazione sulle misure tendenti a garantire l'igiene, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
- misura dei compensi aggiuntivi al personale docente
- misura dei compensi aggiuntivi al personale ATA
- misura dei compensi da corrispondere ai docenti che ricoprono l'incarico di collaborazione con il Dirigente scolastico, di cui all'art.31 del CCNL
- criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e aggiornamento del personale
- piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo di istituto
- utilizzo delle risorse per attuare convenzioni, accordi di rete stipulati con altre istituzioni
entro il mese di novembre:
elaborazione POF.
Elaborazione definitiva del CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
entro il mese di febbraio:
- esame dati relativi all'iscrizione degli alunni
- previsione degli organici di diritto della scuola e proposte di formazione delle classi
- verifica organizzazione del lavoro del personale ATA
entro il mese di giugno:
- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse
- altri eventuali incontri possono essere concordati dalle parti successivamente
ART. 7 - Ambiti della contrattazione di istituto
1. La contrattazione di istituto ha per oggetto le materie indicate dall'art. 6 CCNL del 24/7/2003 e successivi:
a. modalità di utilizzazione del personale in rapporto alle scelte progettuali contenute nel POF
b. modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
c. attuazione della normativa in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d. criteri riguardanti le assegnazioni alla sede centrale e alle succursali; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; rientri pomeridiani;
e. modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
f. criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto, ivi comprese quelle di cui all'ari. 83 del CCNL 2002/2005 del fondo in relazione alle diverse professionalità presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;
g. la quantità dei compensi espressi in numero di ore ovvero i compensi forfetari al personale docente per le attività di flessibilità didattica di cui all'art.86 del CCNL 2002/2005, la misura del compenso orario ovvero del compenso forfetario per le attività complementari di educazione fisica di cui all'art.85 dello stesso CCNI, la quantità dei compensi espressi in numero di ore ovvero in compensi forfetari per quelle di cui al citato art. 83 del CCNL 2002/2005;
h. la quantità dei compensi espressi in numero di ore ovvero in compensi forfetari al personale ATA per le attività di cui al citato art. 83 del CCNL 2002/2005;
i. la quantità dei compensi espressi in numero di ore ovvero in compensi forfetari da corrispondere al personale docente - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico intenda avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art. 31, del CCNL 2002/2005, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.
ART. 8 – Referendum
1. Le RSU e OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative l'attività sindacale d'istituto.
2. La richiesta, corredata dal relativo regolamento, va rivolta al Dirigente di norma 15 gg prima dello svolgimento, il quale la porta a conoscenza delle altre OO.SS.
3. Il Dirigente assicura il diritto all'informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.
ART. 9 - Agibilità sindacale all'interno dell'istituto
1. Albo sindacale RSU - Le RSU hanno diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell'istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile e visibile ai lavoratori. Le RSU provvederanno alla cura dell'albo, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente.
2. Albo sindacale delle OO.SS. - Alle organizzazioni sindacali è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile e visibile a tutto il personale. Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione assumendosene la relativa responsabilità. Non è prevista l'autorizzazione preventiva del dirigente scolastico
3. Utilizzo dei locali e delle attrezzature - Ai componenti delle RSU in ogni sede dell'istituzione è consentito utilizzare, per le finalità inerenti alle funzioni attribuite:
- le attrezzature tecnologiche a disposizione della scuola;
- comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio;
- l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche, compatibilmente con le esigenze del servizio scolastico;
- l'utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.
ART. 10 - Assemblea sindacale
1. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, posta al massimo entro le ore 12,00 del giorno precedente l'assemblea per permettere gli eventuali aggiustamenti d'orario, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
ART. 11 - Servizi minimi in caso di assemblee
1. Quando siano convocate le assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea, con particolare riferimento alla vigilanza degli ingressi della scuola, dei servizi strettamente necessari per la permanenza a scuola degli alunni minorenni e/o con handicap, di norma è il seguente: un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico;
2. L'individuazione, a cura del Dirigente scolastico, del personale obbligato al servizio, avviene tra il personale che non aderisce all'assemblea, ed in caso di adesione totale all'assemblea si tiene conto dell'eventuale disponibilità del personale; in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.
3. L'elenco del personale obbligato al servizio è portato a conoscenza dei singoli interessati, dal Dirigente entro le ore 12,00 del giorno precedente l'assemblea.
ART. 12 - Dichiarazione in caso di sciopero e partecipazione
1. In caso di sciopero la comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 3 dell'accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90 e sue modifiche ed integrazioni verrà presentato non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l'erogazione del servizio.
2. Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la propria decisione di aderire allo sciopero o revocarla, se già data, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l'erogazione del servizio.
3. Entro le ore 14 del giorno lavorativo successivo a quello di conclusione di un'azione di sciopero, il Dirigente fornisce alle RSU i quali li comunicano alle OO.SS. di appartenenza, i dati relativi alla partecipazione; contemporaneamente ne dispone l'affissione all'albo d'istituto.
ART. 13 - Servizi minimi in caso di sciopero
1. Con il presente articolo si stabiliscono, come previsto dalla L. 146/90 e sue modifiche ed integrazioni, i criteri generali per la determinazione del contingente di personale da assicurare in caso di sciopero, coincidenti con:
Effettuazione di scrutini finali e valutazioni finali
Effettuazione di esami finali e conclusivi del ciclo di istruzione
Pagamento stipendi o varie di contabilità urgente ( pagamento arretrati, ecc.)
2. In tal caso il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con lo sciopero, con particolare riferimento alla vigilanza degli ingressi della scuola, del servizio di centralino ed altri servizi strettamente necessari per la permanenza a scuola degli alunni minorenni e/o con handicap, di norma è il seguente:
1 assistente amministrativo 1 assistente tecnico e 3 collaboratori scolastici (2 in sede centrale e 1 in succursale al bisogno)
3. L'individuazione, a cura del Dirigente, del personale obbligato al servizio, avviene tra il personale che non aderisce allo sciopero, ed in caso di adesione totale si tiene conto dell'eventuale disponibilità e successivamente si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.
4. L'elenco del personale obbligato al servizio è portato a conoscenza dei singoli interessati, dal Dirigente entro le ore 10,00 del giorno precedente lo sciopero.
ART. 14 - Diritto di informazione e accesso agli atti
1. Il Dirigente assicura la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-mail alle RSU, oltre che copia degli atti della scuola affissi all'albo.
2. Le RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva e quelle relative alla contrattazione.
3. Le RSU e le OO.SS. delegate hanno diritto di visionare e/o avere copia degli atti di cui al comma precedente, secondo la normativa in vigore, di norma non oltre i 3 gg. lavorativi successivi alla richiesta e comunque per motivi di urgenza non oltre i termini di scadenza di eventuale procedimento amministrativo.
ART. 15 - Permessi sindacali
1. I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal ACNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999.
2. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:
- dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
- direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza, almeno 24 ore prima dell'utilizzo del permesso.
ART. 16 – Patronato
1. Il personale scolastico, in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare da un sindacato o da un patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti posizioni amministrative personali, prestazioni assistenziali e previdenziali.
2. Le RSU e le OO.SS. , su delega degli interessati, hanno diritto d'accesso agli atti relativi e/o avere copia degli atti di cui al comma precedente in ogni fase del procedimento che li riguarda, secondo la normativa in vigore, di norma non oltre i 3 gg. lavorativi successivi alla richiesta e comunque per motivi di urgenza non oltre i termini di scadenza di eventuale procedimento amministrativo.
CAPO III - AREA PERSONALE DOCENTE
ART. 17 - Materie oggetto di contrattazione
1. Sono materie di contrattazione di istituto relative all'area del personale docente:
a. modalità di utilizzazione del personale in rapporto alle scelte progettuali contenute nel POF;
b. criteri riguardanti le assegnazioni alla sede centrale e alle succursali;
c. ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica;
d. rientri pomeridiani;
e. quanto ulteriormente previsto dall'art.6 del CCNL.
Dopo aver svolto le procedure previste per il POF ( Consiglio di Istituto che dà le linee-guida, Collegio dei Docenti che sviluppa il POF, successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto ) e quelle riferite allo specifico piano delle attività aggiuntive del personale docente ( a carico del Collegio dei Docenti, anche con le proposte del D.S.), si procederà alla contrattazione integrativa sull’utilizzo dei fondi per il personale docente.
Dopo gli adempimenti di cui al comma precedente, il D.S. incontrerà la RSU ed illustrerà il piano delle attività aggiuntive del Collegio Docenti ed il Piano delle Attività Aggiuntive del personale ATA.
Darà informazione del progetto gestionale-organizzativo dell’intero istituto.
Si svilupperà, quindi, la contrattazione.
In caso di esito negativo dell’incontro, si attivano immediatamente le procedure previste per la soluzione delle controversie (art. 4, Titolo I) e si sospende per 10 giorni qualsiasi decisione in merito.
Dopo la formale delibera del Consiglio d’Istituto, il D.S. conferirà gli incarichi al personale docente in forma scritta e pubblica.
Negli incarichi dovranno essere specificati:
durata dell’incarico; responsabilità ed obiettivi da raggiungere; modalità di verifica in itinere ed alla conclusione; entità della retribuzione.
Copia degli incarichi dovrà essere inviata alla RSU. (prima della consegna o affissione degli incarichi, si dovrà svolgere un incontro tra D.S. e RSU):
ART. 18 - Criteri generali di utilizzazione del personale docente in relazione al P.O.F.
1. La definizione del P.O.F. è la premessa logica dell'utilizzazione dei docenti nelle attività curriculari, extracurriculari e nelle attività progettuali.
2. Le utilizzazioni del comma 1 si opereranno nel rispetto dell'autonomia del Dirigente, delle esigenze del personale e dell'utenza interessata.
3. Nei limiti della dotazione organica assegnata il Dirigente, nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali della scuola, procede alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti dalla contrattazione nazionale, attribuisce ai docenti le funzioni da svolgere e predispone entro il mese di Settembre il piano di attività.
ART. 19 - Criteri di assegnazione dei docenti alle classi
1. Tenuto conto delle proposte del Collegio Docenti e delle sue articolazioni (dipartimenti di materia) e del C.d.I., il Dirigente, fatte salve le esigenze di organico e la costituzione di cattedre orario, assegna i docenti alle classi secondo i seguenti criteri:
a. continuità didattica
b. anzianità di servizio
c. oggettive e documentate situazioni personali accertate dal D.S.
1. Il Dirigente assicurerà il rispetto della continuità didattica; in caso di richiesta volontaria di assegnazione su altre classi, la continuità non può essere considerata un elemento ostativo.
2. Il Dirigente Scolastico mette a disposizione delle RSU le copie delle domande fatte pervenire dai singoli insegnanti.
3. Il Dirigente Scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, valutate le eventuali richieste scritte, espletati gli incontri con le RSU previsti dal presente accordo, assegna gli insegnanti alle sedi, alle classi, alle attività.
Il Dirigente, per espletare quanto sopra, procederà, nell’ordine, a:
1. comunicare il numero, la composizione, la collocazione nelle sedi delle cattedre;
2. fissare al 31 maggio il termine della presentazione delle proposte dei docenti;
3. Curare l’immediata pubblicazione della graduatoria;
4. verificare, nell’arco di cinque giorni dalla pubblicazione, gli eventuali rilievi;
5. assegnare successivamente il personale alle sedi entro e non oltre il trenta giugno
6. L’assegnazione alle cattedre, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari rispetto a quelli che entrano a far parte per la prima volta dell’organico della scuola; tali assegnazioni avvengono sulla base di criteri generali approvati dal Consiglio di Istituto: in caso di concorrenza, l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria interna.
Il Dirigente, prima della formalizzazione definitiva dell’assegnazione dei docenti alle classi, informa – in apposita riunione - le RSU.
In particolare, vengono fissati i seguenti criteri:
ART. 20 – Orario di lavoro
1. Il D.S. comunica ad ogni insegnante l’orario individuale di lavoro, che comprende l’orario d’insegnamento, l’orario delle attività funzionali all’insegnamento obbligatorie ed aggiuntive.
2. Il D.S., nel caso di recupero ore derivanti da permessi brevi, ritardi o altri istituti contrattuali, opererà con criteri improntati all’efficienza del servizio e all’uniformità di trattamento, previo confronto con la RSU.
3. In caso di utilizzo diverso rispetto alla collocazione nell’orario delle lezioni e delle attività, il preavviso è, di norma, di tre giorni. L’orario individuale di lavoro dovrà contenere l’esatto impegno orario settimanale di ogni insegnante.
4. La somma massima delle ore d’insegnamento e di attività funzionali all’insegnamento – obbligatorie ed aggiuntive – non può superare le 8 ore quotidiane.
Le modalità di utilizzo delle ore di completamento dovranno essere stabilite dal D.S. e, successivamente, comunicate alla RSU, tenendo conto di:
- criteri di distribuzione delle ore nell’arco della giornata;
- criteri di chiamata, se ci sono più docenti a disposizione per le stesse ore;
- criteri di garanzia dell’uniformità di trattamento nell’utilizzo dei docenti-
ART. 21 - Funzioni strumentali
1. Le funzioni strumentali sono identificate dal Collegio Docenti, in coerenza con il P.O.F. che ne individua i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari.
2. Il C.D. individua: le funzioni da attivare, le competenze professionali necessarie, i parametri per la valutazione dei risultati attesi, la durata dell'incarico e designa il responsabile della funzione.
3. Nella prima adunanza di Settembre il C.D. individuate le funzioni da attivare, designa un'apposita commissione istruttoria di lavoro con l'incarico di definire il testo del bando di partecipazione per l'assegnazione delle funzioni individuate, le competenze professionali necessarie, i parametri per la valutazione dei risultati attesi, la durata dell'incarico.
4. Il termine ultimo di presentazione delle domande è di norma il 20 di Settembre e il Collegio, su proposta della commissione istruttoria, designa il responsabile della funzione di norma entro la fine di Settembre.
ART. 22 - Modalità di sostituzione docenti assenti
1. In caso di assenze brevi dei docenti, che non comportino la nomina di supplente temporaneo, il Dirigente o un suo delegato, in caso di concorrenza tra più docenti, assegna le sostituzioni secondo i seguenti criteri nell'ordine:
a. Docenti con ore di completamento dell’orario di cattedra indicato in orario
b. Docenti con ore da recuperare derivanti da permessi orari e/o del piano di recupero delle frazioni orarie
c. Docenti con ore a disposizione per lavoro straordinario, indicate in orario
d. Docente della stessa classe che ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare supplenze
e. Docente della stessa disciplina che ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare supplenze
f. Altro docente che ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare supplenze.
2. In caso di difficoltà a reperire personale docente disponibile ad effettuare supplenze, al fine di assicurare comunque la vigilanza sui minori, vale quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.
3. Le ore d’insegnamento prestate oltre l’orario d’obbligo (tolti quindi i recuperi-orario) vanno sempre retribuite come straordinario.
4. Il quadro-orario ed il quadro delle ore a disposizione devono essere aggiornati. La prestazione straordinaria deve essere ufficialmente registrata e liberamente controllabile (quadro in segreteria o in sala insegnanti)
5. La sostituzione, quando preventivabile, va notificata per tempo; la notifica deve recare la firma del D.S.
6.L’ora di sostituzione è un’ora di insegnamento.
7. L’ora in calendario per il ricevimento dei genitori non è normalmente disponibile per le sostituzioni: in caso di estrema necessità, può essere utilizzata con preavviso alle famiglie dello spostamento o del recupero della stessa in altra data ( in questo caso l’ora verrà pagata come straordinario.
UTILIZZO DELLE ORE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DELL’ORA DI LEZIONE
1. NEL CASO DI RIDUZIONE DELL’ORA DI LEZIONE PER MOTIVI LEGATI ALL’ORARIO DEI MEZZI DI TRASPORTO FRUITI DAGLI ALUNNI, non può essere richiesto nessun recupero orario ai dicenti.
2. In caso di riduzione dell’ora di lezione per motivi didattici (flessibilità), i docenti sono tenuti al recupero orario esclusivamente in attività curriculari con le proprie classi, secondo una programmazione già prevista nel progetto iniziale (quello che prevede la riduzione dell’ora di lezione).
3. Nel caso che tale modalità comporti un aumento dei rientri pomeridiani, oppure una intensificazione del lavoro specifico, si dovrà prevedere uno specifico compenso, attingendo dal fondo d’istituto.
ART. 23 – SEI GIORNI di FERIE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
1. Il D.S. autorizzerà - sulla base delle richieste fatte dai singoli docenti e dalle dichiarazioni di sostituzione dei colleghi, che dovranno contenere l’esplicita indicazione sia della giornata di sostituzione sia della successiva giornata in cui si è stati sostituiti, allo scopo di autorizzare una flessibilità dell’orario plurisettimanale – un numero di giornate di ferie usufruibile all’interno del periodo delle lezioni tale da non diminuire il numero minimo di giornate di lezione e, quindi, anche il monte ore di lezione della materia che ne deriva, tenendo ulteriormente conto di:
- situazione complessiva e specifica della classe o delle classi interessate,
- “ “ “ “ dell’impegno del personale
- “ “ “ “ di avanzamento dei progetti o della
- programmazione nelle classi interessate.
ART. 24 – DIRITTO ALLA FORMAZIONE
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione ed allo sviluppo delle proprie professionalità. Le attività di formazione, ordinariamente, si svolgono fuori dall’orario di insegnamento. Il personale che partecipi ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione o da Enti certificati è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni, nel corso dell’a.s., per la partecipazione ad iniziative di formazione, con l’esonero dal servizio e con diritto alla sostituzione.
ART. 25 – COMPENSI PER ATTIVITA’ PREVISTE DA FINANZIAMENTI DA SOGGETTI TERZI
1. Il D.S. notifica le attività previste con finanziamenti da soggetti terzi ( ad es. fondi europei, regionali, provinciali o comunali) nonché la cifra stanziata ed a disposizione della scuola.
2. Viene stabilita la retribuzione (oraria o forfetaria) sia dei docenti interessati che degli ATA.
ART. 26 – CRITERI D’INDIVIDUAZIONE e RETRIBUZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO IN PROGETTI DERIVANTI DA SPECIFICHE E PARTICOLARI DISPOSIZIONI
Il D.S. identifica il personale da utilizzare in progetti derivanti da specifiche e particolari disposizioni sulla base dei seguenti criteri:
a) conoscenza e diffusione delle informazioni;
b) eguaglianza delle possibilità di accesso al progetto;
c) criteri di rotazione;
d) tendenziale uniformità di retribuzione.
Il D.S. dà preventiva informazione alla RSU.
- CAPO IV - AREA PERSONALE A.T.A. -
ART. 24 - Orario di lavoro e orario di servizio
L'orario di lavoro di ogni dipendente consta di 36 h. settimanali distribuito in 6 gg.
ART. 25 - Organizzazione dei servizi
Il personale è organizzato secondo il piano di lavoro predisposto ad inizio anno scolastico dal DSGA.
ART. 26 - Ripartizione delle mansioni
I carichi di lavoro saranno ripartiti in modo equo ed equilibrato tra tutto il personale.
2. Nell'assegnazione delle mansioni saranno tenute presenti la professionalità e le attitudini del personale in modo da raggiungere l'obiettivo( efficienza ed efficacia del servizio scolastico nel rispetto del CCNL vigente ); saranno adottati i necessari strumenti di verifica dei risultati conseguiti.
ART. 27 - Turni e orari di lavoro ordinari: modalità organizzative
1. Nell'assegnazione dei turni e degli orari saranno tenute in considerazione le eventuali richieste di orario flessibile in base all'art. 52 comma 1 del CCNI 24.7.03, motivate con effettive esigenze personali o familiari; le richieste verranno accolte se non determineranno disfunzioni di servizio e aggravi personali o familiari per gli altri lavoratori.
2. Ai vari turni di lavoro sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità individuale purché fornito della necessaria professionalità.
3. Su comunicazione degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, può essere autorizzato lo scambio giornaliero del turno di lavoro.
4. I turni e gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun dipendente sono definitivi per tutto l'anno scolastico : possono essere modificati in caso di assenza dell'interessato o per gravi esigenze sopraggiunte.
6. Per i periodi di sospensione delle attività didattiche tutti effettuano lo stesso orario di lavoro, turno antimeridiano, salvo deroghe adottate in presenza di motivi personali del dipendente accolti dal direttore, o per esigenze di servizio, o per recupero ore in più effettuate.
ART. 28 – Pausa
1. Il lavoratore che effettua la pausa (di norma minimo 30') può rimanere anche sul proprio posto di lavoro, se non intralcia i lavori di pulizia.
2. In caso di esigenze straordinarie, per le quali viene richiesto al dipendente un prolungamento dell'orario di lavoro oltre 7 ore e 12 minuti , è facoltà del dipendente avvalersi o meno della pausa; la decisione del dipendente è registrata sul cartellino rilevazioni presenze dal Direttore o dall'incaricato responsabile d'area.
Negli altri casi deve comunque essere prevista una pausa minima di 30 minuti (CCNL 2003-2005)
ART. 29 – Ritardi
1. Il ritardo sull'orario di ingresso non potrà avere carattere abitudinario.
2. Il ritardo, purché giustificato, se inferiore a trenta minuti può essere recuperato ( non nello stesso giorno se superiore a 10 minuti).
3. Se il ritardo è superiore a trenta minuti, sarà recuperato in base alle esigenze di servizio disposte dal Direttore.
ART. 30 - Permessi orari e recuperi
1. I permessi orari, (art.16 CCNL) concessi anche al personale con contratto a tempo determinato, sono autorizzati dal Direttore su delega del Dirigente.
2. Eventuali richieste di permesso in deroga da quanto previsto dall'art.16 del CCNL dovranno essere motivate ed autorizzate.
3. Il permesso orario non può superare la metà del proprio orario di lavoro giornaliero.
4. Non occorre documentare la domanda.
5. L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione può avvenire solo per gravi e non rinviabili esigenze di servizio che saranno comunicate per iscritto.
6. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso, devono essere giustificati con idonea documentazione o autocertificazione.
7. Il recupero delle ore a debito, da effettuarsi di norma entro i due mesi successivi e non oltre l'anno scolastico nel quale sono registrate, sarà disposto in giorni di maggiore necessità di servizio. I permessi orari per documentati accertamenti clinici o specialisti possono non essere recuperati se preventivamente autorizzati.
ART. 31 - Rilevazione e accertamento orario di lavoro
1. La presenza di tutto il personale ATA viene rilevata con orologio segnatempo, registrando l'orario di inizio e di termine della prestazione lavorativa.
2. Gli atti dell'orario di presenza sono tenuti dal Direttore.
3. Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà conteggiato ogni mese e sarà fornito, a ciascun dipendente entro quaranta giorni successivi al mese di riferimento.
ART. 32- Ore eccedenti
1.Il direttore attribuisce al personale A.T.A., nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, con priorità ai dipendenti dichiaratesi disponibili e che abbiano i requisiti necessari a svolgere l'attività stessa.
2. L’interessato dichiarerà anche la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del fondo di istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per il recupero con riposi compensativi.
3. Le ore eccedenti devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore o da un suo delegato e non possono superare di norma le 20 ore mensili.
4. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà su richiesta degli interessati in giorni o periodi di minor carico di lavoro.
5. Nel caso in cui nessun dipendente sia disponibile ad effettuare attività eccedenti , le stesse saranno ripartite prioritariamente tra il personale dello stesso ufficio o per i collaboratori scolastici dello stesso piano di servizio, o della stessa sede.
ART. 33 - Chiusura prefestivi
1. La chiusura dell'Istituto nei giorni prefestivi è stabilita ad inizio d'anno, verificato il consenso della maggioranza di tutto il personale A.T.A. e viste le deliberazioni degli organi collegiali competenti.
2. Il piano di recupero delle ore prestate nelle giornate di chiusura della scuola, concordato con le RSU, tiene conto dei seguenti criteri:
- periodi di maggiore intensità di lavoro (iscrizioni, scrutini, esami, scadenze contabili-amministrative, etc.etc.)
- corsi di formazione obbligatori
- svolgimento delle normali mansioni.
I collaboratori scolastici, per esigenze di vigilanza sugli alunni, e gli assistenti tecnici, per esigenze di sicurezza dei laboratori, possono recuperare anche con frazioni orarie pomeridiane di almeno 30 minuti. L'eventuale revoca o modifica, di uno o più giorni, in base a sopravvenute esigenze di servizio, sarà adottata dal Dirigente, sentito il Direttore-
ART. 34 - Ferie e festività soppresse
1. Le ferie e le festività soppresse sono un diritto irrinunciabile e devono essere richieste e fruite di norma nel corso di ciascun anno scolastico.
2. Le richieste di ferie e festività soppresse, da presentare di norma almeno 5gg. prima della fruizione se interessano il periodo da Settembre a Giugno, sono autorizzate dal Direttore su delega del Dirigente, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
3. Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro fine marzo; entro 30 giorni il Direttore predispone il piano delle ferie e festività soppresse, che sarà comunicato agli interessati, tenendo conto che:
a. Le eventuali succursali, con provvedimento adottato dal Dirigente su delibera del C.d.I., resteranno chiuse nel periodo che intercorre dal termine delle lezioni fino alla fine del mese di Agosto;
b. il funzionamento della Sede centrale sarà garantito con la presenza almeno di n. 1 assistente amministrativo e di n. 2 collaboratori scolastici.
Trascorsi 15 gg senza che ci sia stata comunicazione, il silenzio dell'amministrazione si legge come accoglimento dei periodi richiesti da ciascun dipendente.
L'eventuale variazione del piano, può avvenire solo per gravissime e documentate esigenze di servizio e/o personali (malattie che diano luogo a terapie intensive, ricoveri ospedalieri o che si protraggano per più di 3gg).
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate e documentate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'a.s. di competenza, le ferie potranno essere fruite dal personale A.T.A nell'anno successivo, non oltre il mese di Aprile e comunque entro il 31 agosto (art.13 del CCNL).
ART. 35 - Incarichi specifici
1. Gli incarichi specifici necessari vengono proposti, in rapporto ai finanziamenti che saranno attribuiti alla scuola, con le seguenti priorità:
a) personale assistente amministrativo:
- L'incarico di Assistente coordinatore d'area.
b) personale assistente tecnico:
- Un incarico di coordinamento d'area per ciascuno
c) personale collaboratore scolastico:
- Incarichi di coordinamento d'area e di supporto al POF
2.Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato dal DS o dal DSGA o che presenterà domanda, in base ai seguenti parametri:
- capacità organizzativa e relazionali
- titoli culturali, di formazione e di aggiornamento
- precedenti esperienze di coordinamento
- a parità di requisiti, fatte salve future disposizioni di natura contrattuale, vale anche il criterio della rotazione tra il personale.
CAPO V - ATTIVITÀ AGGIUNTIVE E FONDO DI ISTITUTO
ART. 36 - Individuazione delle risorse
1. Le risorse per retribuire le attività aggiuntive del personale docente ed A.T.A. sono sia quelle derivanti specificatamente dai finanziamenti per il fondo dell'istituzione scolastica, e parte di quelli derivanti dai finanziamenti aggiuntivi relativi all'autonomia scolastica (L. 440/97) alle attività del progetto studenti ed educazione alla salute ( D.P.R. 567/97) non impegnati per singoli progetti.
ART. 37 - Accesso al fondo ed impiego delle risorse
1. Al fondo possono accedere tutti i dipendenti del comparto scuola, sia a tempo determinato che indeterminato, in relazione alle attività svolte e secondo i compensi tabellari previsti dal CCNL 2007 e seg.
2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle diverse aree di personale, in correlazione al P.O.F.
3. Per il personale docente:
a. Collaborazione continuativa col Dirigente
b. Incarichi specifici per aree organizzative
c. Flessibilità organizzativa e didattica
d. Attività funzionali all'insegnamento
e. Riunioni ed attività delle commissioni
f. Progettazione e produzione di materiali didattici
4. Per il personale A.T.A.
Incarichi specifici per aree organizzative :
a. nell'ambito del proprio orario, come lavoro intensivo, attività innovative e progettuali finalizzate al miglioramento del servizio scolastico ed al raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, fermo restando il lavoro ordinario assegnato con l'organizzazione di inizio anno; le attività aggiuntive svolte nell'ambito del proprio orario saranno retribuite e non possono essere riconosciute con riposi compensativi.
b. fuori del proprio orario di lavoro: in questo caso sarà riconosciuto, compatibilmente con le risorse disponibili, il compenso a carico del fondo di istituto al personale che avrà dichiarato la propria scelta di tale forma di riconoscimento anziché quella del riposo compensativo da usufruire nei periodi di minore intensità di lavoro.
ART. 38 - Criteri generali
Le risorse disponibili sono utilizzate prioritariamente per retribuire le seguenti attività prioritarie di istituto:
- Collaborazione continuativa col dirigente scolastico
- Incarichi per attività deliberate nell’ambito del POF
- Incarichi per attività funzionali all’insegnamento
- Organizzazione didattica flessibile ( art. 31 CCNI 1999 )
- Incarico di responsabile della sicurezza di istituto
- Compenso per il DSGA come da art.87 CCNL
- Tutor didattici
2. La distribuzione delle quote all'interno delle risorse di ciascuna area, per singole attività aggiuntive, su proposta del Dirigente e del Direttore per gli A.T.A., con l'approvazione degli organi collegiali competenti, dovrà comunque tener conto dei seguenti criteri:
1. DOCENTI (vedi tabella allegata)
2. A.T.A. (vedi tabella allegata)
3. A consuntivo, sulla base della documentazione delle attività effettivamente svolte, si dovranno applicare i seguenti criteri:
a. Per ogni singola persona: dichiarazione personale supportata da eventuali firme di presenza;
b. Controllo, in base alla documentazione agli atti, agli incarichi ufficialmente conferiti, alla effettiva presenza, al soddisfacente svolgimento
c. Le quote non utilizzate in un'attività possono essere utilizzate in altre facenti parte della stessa area per retribuire attività aggiuntive effettivamente svolte ed eccedenti il monte ore previsto ed assegnato a preventivo.
ART. 39 - Procedura e tempistica
1. Fermi restando i precedenti articoli, affinché si possa raggiungere l'obiettivo di un piano chiaro e dettagliato delle attività ed incarichi da assegnare e retribuire, è necessario seguire la procedura prevista dalla normativa in vigore e le fasi che la contraddistinguono, secondo i tempi di seguito descritti:
PRIMA FASE
a) Nel primo Collegio Docenti di Settembre in relazione alla struttura delle commissioni di lavoro già presenti nel P.O.F., si definiscono i nominativi dei membri per l'a.s. in corso procedendo a riconferme, defezioni, nuovi ingressi; è possibile inoltre istituire nuove commissioni e/o ritenere esaurite la funzione di altre;
b) Entro il mese di Settembre le commissioni o altre articolazioni del Collegio, elaborano le attività formative ed eventuali proposte di modifica ai progetti già presenti nel P.O.F. e/o eventuali nuovi progetti e li consegnano al referente P.O.F.; il Collegio Docenti, approva le eventuali modifiche del P.O.F.(art.. 3.3 DPR 275/99) ed il piano delle attività dei docenti (art. 24 CCNL/99);
c) Entro Ottobre il Dirigente scolastico dopo aver consultato il Direttore, convoca l'assemblea di servizio del personale A.T.A. per dare informazioni sul P.O.F. e gli specifici aspetti di ordine organizzativo per l'attuazione del Piano;
d) Entro la prima decade di Ottobre il Direttore prepara il piano di attività del personale A.T.A. in relazione al P.O.F. (art. 52 CCNL/99);
e) Entro ottobre si avvia la contrattazione integrativa d'Istituto (art.6 e 7 CCNL 2002-2005)
SECONDA FASE
e) Entro il mese di Novembre il C.d.I. delibera il P.O.F,;
TERZA FASE
g) Entro il termine delle lezioni si procede a verifica delle attività a consuntivo operando eventuali compensazioni tra quote come previsto dall'art. 38;
3. Il termine massimo di liquidazione dei compensi è il mese di Settembre dell'a.s. successivo, compatibilmente con il parere favorevole dei revisori dei conti e con le disponibilità di fondi erogati ed accertati.
ART. 40 - Attuazione piano di attività
1. L'attuazione del Piano di attività dei docenti è affidato al Dirigente;
2. L'attuazione del Piano di attività del personale A.T.A. sarà affidato dal Dirigente al Direttore il quale per l'organizzazione del lavoro individuerà il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari.
3. All'albo della scuola sarà esposto un prospetto generale analitico con l'indicazione di mansioni, turni e orari, assegnati a ciascuna unità di personale A.T.A.; copia del prospetto sarà consegnata alla R.S.U.
4. Durante l'anno scolastico le disposizioni giornaliere di lavoro del personale A.T.A. saranno effettuate dal Direttore, da cui tale personale dipende direttamente.
ART. 41 - Trasparenza e verifica
1.Le informazioni sull'attuazione delle attività e sull'utilizzo delle risorse umane e finanziarie sono fornite dall'amministrazione alle RSU anche nel corso di appositi incontri, unitamente all'apposita documentazione.
2. Copia dei prospetti analitici relativi alla distribuzione a preventivo del fondo dell'istituzione scolastica, che costituisce lettera di incarico, indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi importi orari è affissa all'albo e costituisce lettera di incarico, ai sensi della CM 243/1999 e, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della privacy.
3. Alla verifica per la definizione delle attività e compensi a consuntivo sull'utilizzo delle risorse partecipa la R.S.U.
4. Copia dei prospetti analitici di distribuzione a consuntivo del fondo dell'istituzione scolastica, indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi importi orari è affissa all'albo.
5. Copia dei prospetti è consegnata alle RSU, sempre nell'ambito del diritto all'informazione.
CAPO VI - NORME FINALI
ART. 42 - Tentativo di conciliazione
1. In caso di controversie tra la parte pubblica e le RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione.
2. Tale procedura di raffreddamento si deve di necessità concludere entro 5 giorni dall'insorgere della controversia.
ART. 43 - Interpretazione autentica
1. In caso di controversie sull'interpretazione di una norma del presente contratto integrativo d'istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. L'accordo raggiunto ha efficacia retroattiva. Sarà cura del Dirigente affiggere all'albo d'istituto il nuovo contratto.
ART. 44 - Durata del contratto
1. Il presente contratto rimane in vigore fino al 31/08/2011 e successivi anni scolastici – salvo modifiche.
2. E' possibile per tutte le parti negoziali richiedere, nei modi previsti, la rinegoziazione e nuova contrattazione fermo restando che il presente contratto resta comunque in vigore fino a nuovo accordo totale o parziale se non è in contrasto con successivi contratti Nazionali e Regionali.
Letto, firmato e sottoscritto in data 15/12/2010
Per la parte pubblica: Il Dirigente Scolastico Prof.Luigi Pasini ______________________
Per la parte sindacale:
Prof.ssa Lucia Bazzocchi
Prof. Piero Pasini