Che cos'č l'Alternanza Scuola-Lavoro: destinatari, durata, periodi, luoghi
L'Alternanza Scuola-Lavoro
L'art. 4 della legge n. 53 del 28 marzo 2003, che introduce in Italia l'utilizzo della risorsa “realtà lavorativa” come ambiente di apprendimento, viene ribadito nell'attuale legge 107 del 13 Luglio 2015 per offrire maggiore completezza al percorso formativo e l'acquisizione delle competenze del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun percorso di studi.
L'alternanza si delinea come una modalità diversa per raggiungere obiettivi formativi tramite esperienze di lavoro coerenti, progettate ed incentrate sull'integrazione curriculare. Costituisce una combinazione di attività scolastica e di esperienze assistite, pensate sul piano didattico in collaborazione col mondo del lavoro, con gli enti e le associazioni culturali, e nasce dal superamento della separazione tra l'aula e il momento applicativo e si basa su una concezione in cui educazione formale, informale ed esperienza pratica si combinano in un unico progetto formativo. […]
L' esperienza di alternanza ha come fine quello di valorizzare competenze trasversali e life skills in quanto strumento flessibile che tiene insieme le inclinazioni e gli interessi dell'allievo con la necessaria personalizzazione del percorso, anche in situazioni di apprendimento differenti propri di alunni in difficoltà o con disabilità.
L'operatività che pone in essere può inoltre configurarsi come uno strumento efficace per contrastare la dispersione scolastica e motivare nuovamente all'apprendimento coloro che trovano troppo astratto e intellettuale il proprio percorso educativo, offrendo maggiori possibilità di successo formativo per tutti.
(dal Punto 5 del PTOF 2016-2019 del Liceo Monti)
Durata e destinatari
Alunni dei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.
(dall’art. 1, co. 33, Legge 107/15)
Dove svolgerla
I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attivita' culturali, artistiche e musicali, nonche' con enti che svolgono attivita' afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
(Art. 1, co. 2, D.L.vo 77/2005; Art. 1, co. 34, L. 107)
Periodi di svolgimento
L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata.
(Art. 1, co. 35, Legge 107/15)
Formazione sicurezza
Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(Art. 1, co. 38, Legge 107/15)
Alternanza scuola lavoro per studenti-atleti di alto livello agonistico
Coerentemente con il quadro di riferimento comunitario e nazionale sopra indicato, per gli studenti-atleti di “Alto livello” frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado - previa attestazione dell’appartenenza del giovane ad una delle suddette categorie di atleti da parte della Federazione sportiva di riferimento - le attività di alternanza scuola lavoro potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e l’ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente.
(Punto 3, CHIARIMENTI INTERPRETATIVI ASL MIUR, 28/03/2017)
Alternanza scuola lavoro per studenti che ripetono la classe
Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e d.P.R. n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.
(Punto 5, CHIARIMENTI INTERPRETATIVI ASL MIUR, 28/03/2017)
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all’estero
In linea con le Raccomandazioni e le specifiche azioni dell’Unione Europea, le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti sono considerate parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione [..]
L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, “contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”.
Come è noto, l’attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell’intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell’ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curricolo e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all’estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all’effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro.
[..]
Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior parte dei Paesi europei, di partecipare a iniziative di transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti scolastici, ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado.
[…]
In ogni caso - ferme restando le indicazioni relative all’inserimento delle esperienze all’estero nel PTOF (indicando modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione di tali esperienze sia nel curricolo degli studenti sia nella loro ricaduta sull’intera comunità scolastica) e al Contratto formativo formulato prima della partenza dell’allievo - al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.
(Punto 7, CHIARIMENTI INTERPRETATIVI ASL MIUR, 28/03/2017)
A questo proposito la nostra istituzione scolastica stabilisce, per i ragazzi delle classi terze e quarte, di valutare l'esperienza di soggiorno all'estero con un corrispettivo monte ore di alternanza scuola lavoro, a seguito della presentazione di una documentata certificazione da parte dello studente di tutte le esperienze e attività svolte nel paese di soggiorno.
I singoli consigli di classe, analizzata la documentazione dello studente, attribuiranno un monte ore in base alle competenze raggiunte dallo stesso.
Si specifica inoltre quanto segue:
• agli studenti che svolgono un periodo di soggiorno all'estero corrispondente all'intero anno scolastico verranno attribuite un numero di ore pari al completamento del monte ore totale stabilito dalla normativa.
• agli studenti che svolgono periodi di soggiorno inferiori ad un anno il consiglio di classe attribuirà un monte ore di alternanza in relazione alla documentazione presentata dallo studente.