Controlli e rilievi sull'amministrazione

Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

Questo Liceo NON ha ricevuto rilievi degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.

Questo Liceo NON ha ricevuto rilievi della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici.


Categoria: Amministrazione trasparenteData di pubblicazione: 22/08/2013
Sottocategoria: Controlli e rilievi sull'amministrazioneData ultima modifica: 21/02/2015 09:21:48
Inserita da Marco SantiniVisualizzazioni: 2029
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