In assenza, ancora oggi, di comunicazioni da parte del Ministero, si ritiene che possano essere considerati validi i criteri per le nuove adozione del precedente anno scolastico. Pertanto, viste le numerose sollecitazioni, si propone la circolare dello scorso anno con alcune precisazioni.
Già con la pubblicazione del D. M. del 27/09/13 n. 781, le scuole erano tenute a seguire in occasione delle adozioni alcune norme riprese di seguito in modo sintetico.
Innanzitutto (con l’art. 6, c. 2 quater, L. 128/2013) è stata avviata in modo irreversibile la graduale transizione verso il libro digitale: “la generazione di nuovi testi scolastici e la ricerca e l’innovazione tecnologica sono considerati fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile”.
Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (6 anni per la secondaria) è stato già abrogato a decorrere dall’anno scolastico 2014/15, nella prospettiva di limitare i costi a carico delle famiglie. Il Collegio può confermare i testi già in uso o procedere a nuove adozioni per le classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado. In caso di nuove adozioni, il Collegio adotta libri nelle versioni digitali o miste, facendo come sempre riferimento all’allegato al decreto ministeriale 781/2013 che però prevedeva ancora la tipologia a):
- “libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo a);
- libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b);
- libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c).
La modalità mista di tipo a) è considerata residuale e non funzionale all’esigenza di avviare in maniera diffusa la transizione verso il libro di testo digitale (…). Pur se ancora ammissibile per l’anno scolastico 2014/15 (quindi non più per il presente anno scolastico), si consiglia sia alle scuole sia ai fornitori(…) di indirizzarsi preferibilmente verso la modalità mista di tipo b).
La norma prevede anche (art. 6, c.
I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento, i libri di testo non rientrano tra i testi consigliati.
Il tetto di spesa definito era, nello scorso anno, ridotto del 10%, in attesa di apposito decreto, solo con testi di nuova adozione e realizzati nella versione di tipo b).
Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria, si ritiene debbano ancora essere contenuti entro il limite massimo del 10%. In tal caso le relative delibere di adozione debbono essere accuratamente motivate da parte del Collegio e approvate dal Consiglio di Istituto. Per specifica disposizione di legge, la delibera del Collegio relativa all’adozione è soggetta, limitatamente al tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile (art. 11 del D. Lgs. 123/2011).
P.S.
Tetti di spesa a.s. precedente, in attesa di conferma con apposito decreto (in caso di sforamento il Collegio deve assumersi la responsabilità in caso di controlli amministrativi):
Liceo Classico: cl. 1°: € 335, cl. 2° € 193, cl. 3° € 382, cl. 4° € 315, cl. 5° € 325
Liceo Scienze Umane: cl. 1°: € 320, cl. 2° € 183, cl. 3° € 310, cl. 4° € 315, cl. 5° € 325
Liceo Economico-Sociale: cl. 1°: € 320, cl. 2° € 183
Anno scolastico: 2014/2015 |
Responsabile e titolare del procedimento: Domenichini Giancarlo |
Incaricato/a del procedimento: Domenichini Giancarlo |
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