Circolari
LICEO STATALE "VINCENZO MONTI"
Piazza G. Sanguinetti, 50 - 47521 - Cesena (FC)
Oggetto: Formazione dei lavoratori per la Sicurezza sul lavoro
Protocollo/Numero: 255
Pubblicata il: 27/03/2015
Destinatari: Docenti, ATA
Plessi: Liceo Ginnasio Statale "V. Monti" - Cesena
Si comunica che il personale Docente ed ATA indicato nell’allegato è tenuto a frequentare i corsi per la sicurezza sul lavoro.
Il personale interessato è pregato di recarsi in segreteria, Ufficio Personale, entro il 9 aprile per la firma della domanda.
Per i lavoratori che devono frequentare il corso completo B1 la domanda deve essere firmata entro il 30 marzo.
Di seguito è riportato l’Art. 37 del DLgs. 81/2008 e s.i. che esplicita l’obbligo del Datore di Lavoro di formare, in materia di Sicurezza sul lavoro, tutti i lavoratori.
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro-dirigente)
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009
Aggiornamento del D. Lgs. 81/08 a cura di Rolando Dubini, avvocato www.puntosicuro.it vers. 9.0 - 23/11/2009 - Pagina 60 di 404
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
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Documenti allegati:
Anno scolastico: 2014/2015 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Piazza Verusca |
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