Assenze per malattia - vademecum
Assenza per malattia personale docente e ATA. Modalità di attivazione visite fiscali in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.L. del 25/06/08 n. 112, convertito in Legge del 06/08/08 n. 133 e successive modificazioni.
In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 71 del Decreto Legge in oggetto, tenuto conto, altresì, delle Circolari n. 7 del 17/07/2008 e n. 8 del 05/09/08 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, nonché del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola, si formalizzano di seguito le disposizioni in materia di assenze per malattia del personale dipendente e le modalità di attivazione delle visite fiscali.
Le nuove fasce previste dal DM del 18/12/2009, vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Ai sensi dell'art. 2 dello stesso D.M., sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
· Infortuni sul lavoro;
· Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
· Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Sono esclusi ulteriori controlli per i dipendenti nei confronti dei quali è già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. In ogni caso, i dipendenti possono ricevere la visita fiscale una sola volta nell'arco della giornata.
In caso di assenza per malattia, il Dipendente è tenuto:
1) ad avvertire, telefonicamente, l'Ufficio personale tempestivamente salvo comprovato impedimento e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza, anche nel caso di eventuale prosecuzione della stessa; ciò al fine di consentire l'organizzazione dell'attività e non recare pregiudizi alla funzionalità del servizio e disagi all'utenza e di consentire l'effettuazione dei prescritti controlli che la Legge in oggetto dispone siano effettuati sin dal primo giorno di malattia. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
Il dipendente, qualora ritenga che tale malattia sia riconducibile ad una delle circostanze indicate sopra (Patologie gravi che richiedono terapie salvavita - Infortuni sul lavoro - Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio - Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta) deve fornire contestualmente tale informazione all'ufficio per evitare l'attivazione impropria di visita fiscale.
Il dipendente dovrà comunicare per le vie brevi anche la presumibile scadenza della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
2) Con circolare n° 1 del 19/03/2010, il Dipartimento della Funzione pubblica ha impartito le istruzioni per l'invio telematico dei certificati di malattia da parte dei medici.
Una volta a regime (dopo 15 giorni dalla pubblicazione in gazzetta vengono concessi ulteriori 3 mesi di sperimentazione dei sistemi informativi) i medici dipendenti dal SSN e i medici in regime di convenzione con il SSN dovranno trasmettere obbligatoriamente per via telematica i certificati all'INPS che, a sua volta, li trasmette all'amministrazione del lavoratore.
Si ritiene utile riportare il comma 4 della circolare n° 1/2010 che così recita:
- omissis -
4. Oneri e vantaggi per il lavoratore.
E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante o alla struttura sanitaria pubblica la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale.
Il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso un'amministrazione pubblica e deve fornire allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all'amminsitrazione.
Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica o PEC.
In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di PEC del lavoratore di una copia di tali documenti in formato pdf, il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.
L'invio telematico effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione..., fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di segnalare tempestivamente la propria assenza...(come descritto al punto 1).
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il proprio cod. fiscale e il numero di protocollo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà infatti accedere direttamente al sistema INPS per visualizzare il relativo attestato.
- omissis -
3) In attesa dell'entrata in vigore della nuova procedura di invio telematico dei certificati il dipendente è tenuto a recapitare o a spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Istituto il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa.
Tale certificato, privo di formulazione della diagnosi, deve contenere espressamente l'indicazione che si tratta, a seconda dei casi di:
· Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
· Infortuni sul lavoro;
· Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
· Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Qualora il certificato di malattia non riporti la necessaria indicazione, l'amministrazione attiverà la richiesta di visita fiscale.
Quali giustificativi dell'assenza per malattia non potranno essere accettate certificazioni rilasciate da medici liberi professionisti non convenzionati con il servizio Sanitario Nazionale.
Si precisa che l'art. 71 comma 3 del DL 112/08 convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133 impone alle Amministrazioni di appartenenza del lavoratore di disporre sempre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del Dipendente, anche nel caso di assenza di un solo giorno, tramite richiesta della visita fiscale.
Ai fini del suddetto obbligo di reperibilità dovranno essere preventivamente fornite dal Dipendente le seguenti informazioni:
- domicilio presso il quale può essere reperito qualora durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello di residenza o ulteriori variazioni in corso di malattia.
- previsione di assenze dal domicilio durante le fasce di reperibilità, con indicazione della durata e della motivazione, anche in presenza di espressa autorizzazione ad uscire da parte del proprio medico curante dalla residenza o dal domicilio comunicato (per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati).
Al riguardo, poiché l'assenza dal domicilio in occasione delle visite fiscali integra un comportamento sanzionabile disciplinarmente e comporta decurtazioni economiche, il Dipendente ha l'onere di presentare, entro 15 giorni, adeguata giustificazione dell'assenza al Dirigente Scolastico, (per visto e osservazioni in ordine alle motivazioni addotte).
Decorso il suddetto termine senza che il dipendente abbia prodotto alcuna giustificazione o nel caso che risulti inadeguata quella da lui prodotta, l'Amministrazione deve procedere alla trattenuta dello stipendio, dandone comunicazione all'interessato.
In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l'assenza dal proprio domicilio al momento della visita di controllo.
La visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l'assenza dal domicilio, ma solo quello di certificare l'effettività della malattia e di valutarne la durata (Corte di Cassazione, sentenza del 14/09/1993).
L'inosservanza delle suddette disposizioni è passibile di apertura di procedimento disciplinare, in quanto costituisce violazione degli obblighi contrattuali e del codice di comportamento.
A decorrere dal 26 giugno 2008, data di entrata in vigore del DL 112/2008, convertito con modifiche con Legge n. 133/08, per i primi 10 giorni di assenza per (ogni periodo di) malattia va corrisposto il solo trattamento economico fondamentale. Pertanto per il periodo di assenza in questione non dovrà essere corrisposta alcuna indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo nonché ogni altro trattamento accessorio. Come specificato nella circolare 8/2008 del 5 settembre 2008 della Funzione Pubblica, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale continuano ad applicarsi le decurtazioni retributive già previste dai CCNL vigenti in caso di periodi di assenza per malattia
INFORTUNIO
In caso di infortunio, il Dirigente Scolastico non disporrà la visita fiscale. Qualora ritenga che le dichiarazioni rese dal Dipendente non siano veritiere, lo comunicherà all'INAIL che, a sua discrezione, potrà convocare l'Interessato per accertamenti medico legali.
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Categoria: FAQ amministrative-normative | Data di pubblicazione: 23/10/2010 |
Sottocategoria: Assenze | Data ultima modifica: 09/11/2012 09:04:11 |
Permalink: Assenze per malattia - vademecum | Tag: Assenze per malattia - vademecum |
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