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Liceo Ginnasio Statale V.Monti - Cesena - (FC)
LICEO STATALE
"VINCENZO MONTI"
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Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni

 

Il ministero dell'Istruzione ha emanato la circolare sulla "valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la validità dell'anno scolastico"

  • Per essere scrutinati, occorre aver frequentato almeno tre quarti del periodo complessivo (anno scolastico). Se le assenze dovessero superare il tetto massimo, la bocciatura è automatica.
  • Le assenze degli studenti si calcolano in ore.
  •  Le nome vigenti "... prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina". Pertanto "... risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo". Ad esempio in una prima classe del liceo classico, sono 891 le ore annuali previste dai quadri-orario, quindi  bisogna che l'alunno abbia  frequentato 668 ore di lezione, cioè i tre quarti dell'orario comlessivo del quadro orario di riferimento. Per una classe quinta del Linguistico, le ore annuali del quadro orario comlessivo sono 1155 ( si ottiene tale numero moltiplicando le ore settimanali 35 per 33 settimane), quindi bisogna che l'alunno abbia frequentato 866 ore di lezione. Per una classe quinta del Socio-Psicopedagogico, le ore annuali del quadro orario comlessivo sono 1122 ( si ottiene tale numero moltiplicando le ore settimanali 34 per 33 settimane), quindi bisogna che l'alunno abbia frequentato 842 ore di lezione.
  •  Se l'orario settimanale delle lezioni prevede giornate con 4, 5 o 6 ore alla settimana, per ogni giorno di assenza occorre verificare quante ore di lezione ha effettivamente "perso" l'alunno conteggiando gli  ingressi in ritardo e le eventuali uscite anticipate.
  • E’ comunque previsto un regime derogatorio al limite minimo di frequenza alle lezioni, limitato però a quei casi in cui le assenze siano adeguatamente motivate e non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
    Le casistiche possibili, a titolo puramente indicativo, sono le assenze dovute a:
  1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  2.  terapie e/o cure programmate;
  3. donazioni di sangue; 
  4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
  5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
  • Saranno i docenti del consiglio di classe a verificare la sussistenza dei requisiti minimi per lo scrutinio di ogni ragazzo. "È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa".
  • Inoltre, le scuole dovranno comunicare "all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno". E "pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti". Ma avrà anche il compito di "dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate". Per l'anno in corso le scuole definiranno in autonomia tempi e modalità di comunicazione alle famiglie.


Categoria: ComunicazioniData di pubblicazione: 05/03/2011
Sottocategoria: StudentiData ultima modifica: 10/03/2011 11:51:34
Permalink: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunniTag: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni
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