Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica
Roma, 18 ottobre 2012
Oggetto: Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – Indicazioni per gli scrutini dell’anno scolastico 2012-13.
Con la presente circolare si fa seguito alle precedenti note (nota n. 3320 del 9 novembre 2010 e circolare n. 94 del 18 ottobre 2011) indirizzate alle istituzioni scolastiche di secondo grado e relative alla valutazione periodica degli apprendimenti.
Considerato che la materia dovrà essere oggetto di disciplina in sede di revisione del Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) e che le scuole hanno comunque necessità di operare sulla base di elementi certi di riferimento, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni generali a tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, tenuto altresì conto che i nuovi curricoli introdotti dal riordino interessano per la prima volta anche le classi iniziali del secondo biennio.
Va innanzi tutto precisato che nelle classi quarte e quinte dei percorsi liceali, artistici, tecnici e professionali gli scrutini si svolgeranno con le consuete modalità, nel rispetto delle norme ancora vigenti.
Per le classi prime, seconde e terze e nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi assetti ordinamentali, occorre avere come principale riferimento l’art. 4, comma 4, del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e l’art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno2009, n. 122. Vanno inoltre tenute in considerazione le esperienze di eccellenza in materia di valutazione già condotte dalle singole istituzioni scolastiche e le numerose osservazioni e proposte pervenute al Ministero, in questi due anni trascorsi dall’avvio dei nuovi ordinamenti, nel quadro di un confronto continuo e proficuo.
Alla luce di quanto sopra si indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.
Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.
Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all’obbligo d’istruzione.
La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del resto già sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.” A sua volta il piano dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale […]” (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009).
La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato dall’art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione.
Nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. Ciò al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento.
Quest’esigenza è tanto più forte in caso di scelta, per lo scrutinio intermedio, della modalità di valutazione attraverso un voto unico che esprimerà necessariamente la sintesi di differenti tipologie di prove, adottate in corrispondenza di diverse attività didattiche di aula, di laboratorio e sul campo.
Per esemplificare la necessità di adottare forme di verifica diverse e adeguate agli specifici obiettivi di apprendimento, si possono prendere in considerazione le indicazioni previste per Scienze naturali, nel liceo scientifico, lì dove si richiama il valore della dimensione sperimentale e, di conseguenza, la varietà di approcci e attività da far svolgere agli studenti: “Tale dimensione rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico”.
Analogamente, per l’insegnamento della Lingua inglese, sia negli istituti tecnici che nei professionali: “Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi”, con la conseguente adozione di tipologie di verifica coerenti con le scelte metodologiche adottate.
Con riferimento alla scelta delle prove di verifica le istituzioni scolastiche dovranno, altresì, porre particolare attenzione alle discipline di indirizzo che potranno essere oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato, come previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007 n.1.
Per quanto riguarda le prove relative agli esami di idoneità e integrativi saranno emanate specifiche disposizioni.
Si fa presente infine che ove le istituzioni scolastiche utilizzino le quote di autonomia previste dai Regolamenti di riordino dei licei (art. 10, comma 1, lett. c) D.P.R. 89/2010), dei tecnici (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 88/2010) e dei professionali (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 87/10) per introdurre nuove discipline curricolari, così come, limitatamente ai licei, nel caso di potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, D.P.R. 89/2010, la valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale avverrà attraverso le stesse modalità e dovrà rispondere agli stessi principi generali.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo
Categoria: Funzioni Strumentali | Data di pubblicazione: 30/10/2012 |
Sottocategoria: Area 1 - Gestione del POF | Data ultima modifica: 30/10/2012 16:07:09 |
Permalink: Valutazione periodica degli apprendimenti - CM n. 89/2012 | Tag: Valutazione periodica degli apprendimenti - CM n. 89/2012 |
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